Nella gazzetta ufficiale n. 42 del 2018, Suppl. Ordinario n. 8, è stato pubblicato il Decreto 17 gennaio 2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti recante l’aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni. Un documento atteso da anni da tutti gli addetti ai lavori.
Le nuove norme tecniche entreranno in vigore il 22 marzo 2018 con differenti periodi transitori per le opere private e per le opere pubbliche.
In particolare, per le opere pubbliche o di pubblica utilità in corso di esecuzione, per i contratti pubblici di lavori già affidati nonché per i progetti definitivi o esecutivi già affidati prima della data di entrata in vigore del decreto, è possibile continuare ad applicare le previgenti norme tecniche per le costruzioni fino all’ultimazione dei lavori ed al collaudo statico degli stessi. Per i contratti pubblici di lavori già affidati e per i progetti definitivi o esecutivi già affidati (solo per i progetti redatti secondo le norme tecniche di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008), tale facoltà è esercitabile a condizione che la consegna dei lavori avvenga entro cinque anni dalla data di entrata in vigore delle norme tecniche per le costruzioni.
In questa e nelle prossime newsletter andremo a verificare quali sono le novità inserite nella nuova edizione delle norme tecniche, analizzando nello specifico quali sono i cambiamenti che riguardano la progettazione di strutture in legno.
Un primo importante cambiamento introdotto dalle nuove NTC’18 riguarda la tabella con i coefficienti parziali di sicurezza g,m. Le novità sono sostanzialmente due:
Il decreto fornisce anche il criterio di scelta tra colonna A e colonna B. Ovvero:
“Il coefficiente g,m è valutato secondo la colonna A della tabella 4.4.III. Si possono assumere i valori riportati nella colonna B della stessa tabella, per produzioni continuative di elementi o strutture, soggette a controllo continuativo del materiale dal quale risulti un coefficiente di variazione (rapporto tra scarto quadratico medio e valor medio) della resistenza non superiore al 15%.“
Allo stato attuale siamo in attesa di avere informazioni in merito alla pubblicazione della circolare esplicativa che possa fare chiarezza su questo e su molti altri punti.